Assegno unico 2021: rinviato termine per la presentazione della domanda

Ecco i requisiti

La domanda per l’assegno unico temporaneo 2021 per i figli minori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. La proroga rispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre 2021, è contenuta nella bozza del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime.

A CHI SPETTA?

L’assegno temporaneo spetta alle famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’Anf.

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda può essere presentata accedendo al portale web Inps tramite Spid, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi. Inoltre si può utilizzare il Contact Center Integrato e gli Enti di Patronato. Basterà inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, e possedere un Isee corrente, senza necessità di allegarlo. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti anche gli arretrati a partire dal primo luglio.

In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.

Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC. 

I REQUISITI

Per potere avere accesso all’”assegno unico” bisogna essere:

  • Cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
  • Soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  •  Domiciliato e residente in Italia e con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età
  •  Residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale
  • In possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità