Assegno unico, richieste da oggi: in automatico nei redditi di cittadinanza

Ecco le modalità per presentare la domanda

assegno

Da oggi e fino al 31 dicembre sarà possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo. Si tratta di una nuova misura a sostegno dei nuclei familiari con figli minori a carico che non percepiscono già l’Anf. In particolare ne beneficeranno tutti i lavoratori autonomi, anche se in pensione, e i disoccupati, nonché altre categorie che non hanno i requisiti per l’Assegno per il nucleo familiare.

Per chi invece già è in possesso della prima forma di assegno, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, accedendo al portale web Inps tramite Spid, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi. Inoltre si può utilizzare il Contact Center Integrato e gli Enti di Patronato. Basterà inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, e possedere un Isee corrente, senza necessità di allegarlo. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti anche gli arretrati a partire dal primo luglio.

In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.

Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC. 

I REQUISITI

Per potere avere accesso all'”assegno unico” bisogna essere:

  • Cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
  • Soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  •  Domiciliato e residente in Italia e con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età
  •  Residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale
  • In possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità