Arriva il bonus 1000 euro per i lavoratori fragili del settore privato. Attivato il servizio online sul portale Inps per richiedere l’indennità «una tantum». Ecco quali sono i requisiti e come richiederlo.
Il bonus 1000 euro, erogato dall’INPS, spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che non avendo reso la prestazione lavorativa in modalità agile ed avendo raggiunto il periodo massimo indennizzabile a titolo di indennità di malattia, abbiano avuto alcuni periodi di assenza dal servizio non indennizzati dall’Inps a tale titolo. È quanto pubblicato dallo stesso Istituto di Previdenza nella Circolare n. 96/2022 in cui viene illustrato il beneficio introdotto dall’articolo 1, co. 969 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Nello specifico, l’Inps spiega che l’indennità interessa i soli lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia dall’Inps. Tra le categorie di dipendenti che possono richiedere il bonus ci sono operai dell’industria, operai ed impiegati del settore terziario e servizi, lavoratori dell’agricoltura, lavoratori dello spettacolo e lavoratori marittimi. Sono esclusi, pertanto, colf e badanti, impiegati dell’industria, quadri (industria e artigianato), dirigenti, portieri, lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla gestione separata.
Attivato il servizio per inoltrare la domanda al fine di ottenere il bonus 1000 euro. È quanto specificato dal messaggio n° 3106 del 08-08-2022 pubblicato sul portale INPS. L’indennità potrà essere richiesta entro il 30 novembre 2022.
Per richiedere il bonus online, è necessario accedere all’apposito servizio sul portale istituzionale ed accedere tramite Spid, Cie o Cns. In alternativa, è possibile presentare domanda tramite Contact Center Integrato oppure rivolgendosi ai patronati. L’accredito del bonus, completamente esentasse, avverrà su Iban indicato dal richiedente (dovrà essere a lui intestato o cointestato).
L’indennità, compatibile con altre indennità o prestazioni (es. disoccupazione), può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.