Per i genitori con figli a carico sono previsti, anche per il 2023, bonus o agevolazioni. Molti aiuti in vigore fino a poco tempo fa sono stati abrogati e ricadono nell’ambito dell’Assegno unico e universale. È bene quindi chiarire il prospetto delle prerogative che spettano ai genitori lavoratori e in cosa consistono.
L’Assegno unico universale è stato introdotto lo scorso anno. Consiste in un sostegno che spetta a chi ha figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza della madre e fino al 21esimo anno di età, in presenza di alcuni requisiti. Non c’è invece alcun limite anagrafico per i figli con disabilità.
Il valore del contributo varia sulla base della dichiarazione Isee: si va da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 175 euro. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto qualche novità, come l’aumento dell’importo fino al 50%, sempre legato all’Isee. In questo modo a partire dal mese di marzo l’assegno sarà maggiorato della metà del suo valore per chi ha figli con meno di un anno, per i figli da uno a tre anni se il nucleo familiare ha tre o più figli e un Isee fino a 40mila euro e per tutte le famiglie con almeno quattro figli a carico.
Il bonus asilo nido, riconfermato anche per il 2023, viene erogato dall’Inps per i genitori con figli in età da asilo. Possono beneficiarne sia i genitori che lavorano che quelli che non lavorano. Il contributo copre il pagamento della retta per l’asilo oppure altre forme di supporto a domicilio, per i minori di tre anni con patologie croniche.
A quanto ammonta il bonus? Anche in questo caso dipende dall’Isee. Il bonus asilo nido può arrivare, infatti, a 3mila euro per Isee fino a 25mila euro mentre la soglie è di 2500 euro per Isee fino a 40mila euro. Infine soglia a 1500 euro per Isee superiori. La richiesta del beneficio deve essere inoltrata tramite il portale online Inps, contattando il Call center ai numeri 803 164 (gratis) e 06 164164 (a pagamento), oppure tramite caf patronato.
La Manovra ha concesso, in alternativa al padre o alla madre lavoratori dipendenti, un mese di congedo facoltativo con retribuzione corrispondente all’80% del loro stipendio. Ciò va ad aggiungersi alle altre misure già in vigore in materia di congedi parentali nei primi 12 anni di vita dei figli. Questo congedo ulteriore si applica fino ai 6 anni di vita del figlio o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia, nel caso in cui si tratti di adozione o affidamento.
L’agevolazione è cosa distinta dal congedo di maternità, che prevede un’indennità dello stesso valore del congedo facoltativo e dura cinque mesi. È diversa anche dal congedo di paternità, che prevede una indennità pari al 100% della retribuzione e un periodo di astensione dal lavoro di 10 giorni. Il congedo facoltativo può essere richiesto solo se i genitori hanno terminato i periodi di astensione dal lavoro previsti.
Infine troviamo l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), che non spetta più ai genitori lavoratori ma vale solo per nuclei familiari composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, di età inferiore ai 18 anni oppure senza limiti anagrafici se si trovano in stato di “permanente e assoluta impossibilità a lavorare, a causa di patologia o difetto fisico”.
Testo di riferimento è a circolare Inps 34/2022 risalente all’1 marzo 2022.