La messa in sicurezza e la manutenzione dei marciapiedi della città, anche se presenti griglie di aereazione sotto alle quali si trovano magazzini privati, spetta al Comune. È quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale, a seguito di un ricorso presentato dallo studio legale Palmigiano e Associati.
La vicenda ha coinvolto un’autorimessa di Palermo che si è vista intimare dall’amministrazione comunale l’esecuzione immediata di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede, dove al di sotto si trova la propria attività, per via della caduta accidentale di un passante – avvenuta nel mese di luglio 2023 – nell’intercapedine sottostante la griglia di areazione, che era sprofondata. A seguito dell’incidente, il Comune di Palermo, aveva emanato una ordinanza motivata dalla necessità di eliminare una situazione di “alto rischio per l’incolumità delle persone che utilizzano a qualsiasi titolo le aree di proprietà privata” percorrendo il tratto di marciapiede interessato dallo sprofondamento delle griglie di areazione.
Preso atto dell’accaduto e del provvedimento, i proprietari avevano quindi provveduto ad apporre la rete di protezione e la segnaletica di pericolo di crollo. Tuttavia, non convinti che la titolarità della messa in sicurezza spettasse a loro, avevano presentato una nota di osservazioni contro l’ordinanza, in cui veniva richiesto l’annullamento in autotutela del provvedimento sul presupposto di un mancato obbligo di manutenzione e/o rimessione in pristino dell’area. È stato così presentato un ricorso al Tar, con l’assistenza degli avvocati Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina.
La tesi dello studio legale sosteneva che anche se le autorimesse debbano essere dotate di un sistema di areazione naturale, ciò non comporta alcun mutamento in ordine ai, differenti, obblighi di manutenzione dei marciapiedi di proprietà pubblica sui quali possono esservi grate o griglie di areazione, che costituiscono parte integrante del marciapiede. Il Comune di Palermo continuava a sostenere, invece, che si trattava di proprietà privata.
Il Tar Sicilia ha accolto la tesi, stabilendo che “gli obblighi manutentivi non possono essere ‘delegati’ ai privati a mezzo di ordinanze contingibili e urgenti, specie laddove queste ultime siano state adottate – come avvenuto nel caso di specie – a seguito di un evento rovinoso che avrebbe ben potuto (e dovuto) essere prevenuto dall’amministrazione comunale con l’esercizio di un’adeguata manutenzione. A fini conformativi, si precisa infine che l’intervento di riparazione per cui è causa dovrà essere adeguatamente – e tempestivamente – posto in essere dalla resistente amministrazione ex art. 14, d.lgs. n. 285/1992, onde prevenire ulteriori gravi episodi, come quello alla base dell’odierna controversia”.
“La sentenza è interessante – ha commentato l’avvocato Alessandro Palmigiano – perché il Tribunale ha chiarito una vicenda che spesso accade, quando si verificano delle situazioni di pericolo in aree in prossima di proprietà privata. L’amministrazione pubblica tende a far gravare sui cittadini l’obbligo di manutenzione, del quale, invece, per legge, quasi sempre, deve farsi carico direttamente”.