Recarsi una mattina presso la propria residenza estiva e trovarsi sulla testa un cavo telefonico che attraversa la propria abitazione senza che chi di competenza abbia nemmeno preavvisato del posizionamento.
Questo è quanto ha vissuto A.M., proprietaria di una villetta a Mondello. Una di quelle sorprese che non si digeriscono facilmente.
Infatti, all’insaputa della proprietaria, alcuni operai della T.I.M s.p.a., o chi per loro, avevano posizionato un cavo telefonico, allacciandolo a un palo esterno alla villetta, facendolo transitare lungo la proprietà di A.M. , in diagonale, fino a servire un’abitazione limitrofa.
Un’azione, quella compiuta da TIM., priva di qualunque preavviso e, probabilmente, la più semplice e meno faticosa da realizzare, peccato che totalmente arbitraria contraria alla legge.
A.M., sentendosi vessata, avendo chiesto infruttuosamente a TIM di rimuovere il cavo, invitando la società di telecomunicazioni a trovare una soluzione alternativa e non invasiva, si è rivolta al Tribunale chiedendo e ottenendo quanto era suo diritto.
Spiega l’avv. Pier Luigi Licari, che ha difeso la ricorrente, che “se è vero che la legislazione in materia ammette delle limitazioni alla proprietà privata consentendo il passaggio di cavi telefonici al di sopra delle abitazioni, è pur vero che tali attraversamenti debbano avvenire a certe condizioni, non rispettate nel caso di specie”.
Infatti, il cavo attraversava obliquamente la villetta, non passandole al di sopra, bensì poggiando sul tetto dell’abitazione, dunque ad altezza di struttura, in condizioni di assoluta insicurezza, e oltretutto, cosa ancora più grave e contraria alla legge, transitava dinanzi al prospetto principale della villetta, ove insistevano l’ingresso e una terrazza praticabile, ulteriore motivo per il quale il cavo non poteva mantenere l’illegittima collocazione, anche perché, come riferito dal Giudice, dott. Santo Sutera, tale posizionamento “limita il godimento dell’ambiente circostante”. Inoltre, il Giudice, su richiesta della difesa della ricorrente, ha negato la sussistenza della costituzione di una servitù in favore di TIM s.p.a.