Sono stati segnalati problemi d’interpretazione rivolti all’art.10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30.4.2020 e si forniscono i chiarimenti necessari.
L’Ordinanza recita “È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini”. Ciò significa che durante tutte le domeniche tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio a domicilio o di asporto sono autorizzati ad essere aperti per poter fornire il servizio.
Bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi simili che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali.
Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, in ogni caso, indossare le mascherine anche in fila per l’asporto. E’ quindi possibile, per tale fine, gli spostamenti fuori dal proprio comune.
Per un ulteriore chiarimento, circolare 14 dell’8 maggio si precisa che l’Art.7 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza.
I medesimi operatori sospendono l’attività solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19. Tutti gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco o operatori che svolgono servizi essenziali che sono sottoposti a sorveglianza non devono sottostare a isolamento fiduciario all’ingresso in Sicilia, anche in caso di licenza, se sono sottoposti a Sorveglianza sanitaria.
In caso contrario, dovranno sottoporsi alle disposizioni previste dall’art.11 dell’Ordinanza n.18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana.