Elezioni regionali, tutte le regole sulla propaganda: dai termini ai divieti

Domenica 25 settembre 2022 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione del Presidente della Regione Siciliana e per il rinnovo dell’ Assemblea Regionale Siciliana.

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Domenica 25 settembre 2022 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione del Presidente della Regione Siciliana e per il rinnovo dell’ Assemblea Regionale Siciliana. Al riguardo, la Regione Siciliana ha emanato le seguenti direttive.

Divieto di comizi e riunioni elettorali

A partire dal giorno precedente alle votazioni e, pertanto, da sabato 24 settembre 2022, vige il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché di nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali.

Divieto per emittenti radiotelevisive

Analogo divieto vige per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti nonché tribune elettorali, a partire dal termine suddetto, ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 307, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.

Ne consegue che qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24,00 di venerdì 23 settembre 2022.

Divieto di svolgere propaganda elettorale all’ingresso delle Sezioni

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della citata legge 212/1956, è fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall’ingresso delle Sezioni elettorali.
Affinché le suddette disposizioni, volte a garantire che, nell’imminenza delia data di votazione, sia assicurata una pausa di riflessione agli elettori, vengano pienamente rispettate, il divieto è previsto per le giornate del 24 e 25 settembre 2022.

Le direttive per le rilevazioni demoscopiche

Per quanto riguarda le eventuali attività da parte di istituti demoscopici, intese a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai soli fini di proiezioni statistiche, seppure le stesse non siano assoggettate a particolari
autorizzazioni, devono essere effettuate, previa richiesta all’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rispettando le direttive emanate in ordine alla diffusione dei risultati.

La distanza da rispettare

E’, inoltre, opportuno che le eventuali rilevazioni demoscopiche vengano effettuate a debita distanza dagli edifici sedi di Sezioni elettorali ed in maniera tale da non creare alcuna interferenza con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Infine, in ordine alle richieste inerenti all’autorizzazione alla presenza di incaricati all’interno delle Sezioni per le rilevazioni di dati, si ritiene che le stesse, previo assenso dei Presidenti di seggio, possano essere accolte ma esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione.