Aperturesotto

Esclusi dal concorso, ex interinali AMAT vincono il ricorso: dovranno essere riammessi

Il Tribunale del Lavoro di Palermo, in seduta collegiale, ha accolto il ricorso di tre lavoratori, assistiti dall’Avv. Nadia Spallitta, ex interinali dell’AMAT S.p.A., esclusi illegittimamente dalla prova orale del concorso bandito dalla Società per ricoprire i medesimi profili da loro precedentemente occupati.

I ricorrenti avevano denunciato la mancanza di trasparenza nella conduzione della prova orale, in particolare per la mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione dei candidati, nonostante tale obbligo fosse espressamente previsto dal regolamento aziendale.

Esclusi dal concorso, ex interinali AMAT vincono il ricorso

Il Tribunale, accogliendo le tesi della difesa, ha evidenziato che: “La stessa A.M.A.T., infatti, all’art. 6 del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale ha previsto che l’avviso di selezione deve contenere: ‘Le modalità di espletamento del processo selettivo (tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere i colloqui attitudinali, eventuali prove preselettive, scritte, orali e/o tecnico-pratiche, definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi per ogni singola fase di selezione)’.”

In tal modo, l’azienda, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni concorsuali, si è autovincolata a definire i suddetti criteri già nell’avviso di selezione, assicurandone un’adeguata pubblicità e garantendo una tutela anticipata e rafforzata dei principi di imparzialità e trasparenza, prima dello svolgimento delle prove.

Nel caso specifico, non solo l’avviso di selezione non conteneva alcuna indicazione sui criteri di valutazione della prova orale, in violazione dell’art. 6 del Regolamento aziendale, ma tali criteri sono stati determinati solo nel verbale n. 2 dei lavori della Commissione, senza alcuna dimostrazione della loro pubblicazione. Inoltre, la loro formulazione è avvenuta dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi alla prova orale, unica prova concorsuale, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.

Come ribadito dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 20/09/2024, secondo una consolidata giurisprudenza, una regola fondamentale delle procedure concorsuali impone di definire i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire prima della visione dell’elenco dei candidati da parte della Commissione, per evitare qualsiasi indebita influenza sull’attività dei commissari. La trasparenza amministrativa impone la determinazione e verbalizzazione dei criteri in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

La mancata applicazione di tali principi ha viziato lo svolgimento delle operazioni concorsuali, poiché non è stata garantita preventivamente la trasparenza e la correttezza dell’attività svolta, principi inderogabili ai sensi dell’art. 97, comma 2, della Costituzione, la cui violazione determina l’illegittimità radicale della procedura stessa.” In conseguenza di tale pronuncia, l’AMAT è stata condannata a riammettere i ricorrenti alla prova orale.

Published by
Redazione PL