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Esclusi dal concorso Rap per avere avuto un contratto a tempo indeterminato, accolto ricorso canditati

Il Tribunale del Lavoro di Palermo, in seduta collegiale, ha accolto il reclamo presentato da alcuni candidati , assistiti dall’Avv. Nadia Spallitta, esclusi dalla partecipazione al concorso, indetto dalla RAP Spa, per l’assunzione di 306 operai, successivamente esclusi dalla graduatoria , per avere almeno una volta nella vita intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In sintesi ai candidati che non avessero avuto mai un inquadramento a tempo indeterminato, venivano attribuiti 20 punti; per chi invece avesse lavorato con contratti a tempo indeterminato, il punteggio era pari a 0. Inoltre se il rapporto a tempo indeterminato fosse intervenuto durante la procedura concorsuale, i candidati, inizialmente ammessi, venivano esclusi.

Accogliendo le tesi dei ricorrenti il Collegio ha affermato quanto segue; “Non è dubbio che alla procedura selettiva, pur non applicandosi direttamente la normativa che disciplina i concorsi pubblici, vanno certamente applicati i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, così come devono applicarsi i divieti di discriminazione, previsti dall’art. 3 Cost., dall’art. 21 della Carta di Nizza, dalla direttiva 2000/78/CE, dal d.l.vo n. 2016/2003 e succ. mod., che del resto si applicano a datori di lavoro pubblici e privati.

Appare, pertanto, fondata la censura rivolta da parte reclamante in relazione alla natura discriminatoria, oltre che irrazionale, della scelta di attribuire rilevanza (anzi, una particolare rilevanza) al fatto di non avere mai avuto contratti a tempo indeterminato. Tale clausola, peraltro formulata in termini assoluti, senza alcun riferimento temporale rispetto al bando, o alla durata del rapporto, o ancora alla risalenza nel tempo – come pure la clausola che prevede l’obbligatorio mantenimento del requisito sino alla data di assunzione, pena l’esclusione dalla selezione -, rappresenta una ingiustificata disparità di trattamento e conduce, di fatto, ad una discriminazione in regione della condizione di lavoro.

Le ragioni della previsione di detta clausola di differenziazione – che risulta del resto in astratto del tutto irrazionale in una procedura selettiva che deve sempre privilegiare il merito dei candidati, per il dare valore a una circostanza del tutto casuale ed estrinseca rispetto alla stessa volontà del candidato, del tutto ininfluente in relazione all’idoneità al posto – non è stata in alcun modo giustificata dalla società resistente, sulla scorta di criteri oggettivi relativi alla tipologia dell’attività lavorativa propria dei posti messi a concorso, né sotto un altro qualsivoglia profilo legittimo, con la conseguenza che la clausola in oggetto deve ritenersi nulla, per il fatto di attuare una discriminazione vietata”.

Conseguentemente il Collegio ha disposto l’ammissione dei ricorrenti al concorso o il reinserimento nella graduatoria in posizione utile ai fini dell’assunzione.

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Redazione PL