Un’importante ordinanza della Cassazione in materia di esplusione e del permesso di soggiorno per lo straniero annulla con rinvio la sentenza di primo grado. Tutto è partito due anni fa circa, quando fu presentata un’istanza di permesso di soggiorno da un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro. La sentenza di primo grado aveva rigettato l’istanza e fu stabilita l’espulsione del soggetto.
Il decreto di esplusione è stato poi impugnato davanti al Giudice di Pace che ha confermato quanto precedentemente stabilito. Dopo tali fatti, l’Avvocato Nadia Spallitta, in rappresentanza dello straniero, ha compiuto un ricorso alla Corte di Cassazione, chiamata a giudicare l’esplusione tenendo conto della presenza dei legami familiari e di un minore. Il legale ha chiesto l’applicazione della Convenzione dell’Unione Europea sui Diritti dell’Uomo (Cedu).
La decisione della Corte è stata motivata dall’attuazione dell’articolo 23 del dl 286/98 che disciplina il diritto al ricongiungimento familiare. L’applicazione della norma avviene anche nei casi in cui lo straniero non abbia chiesto il ricongiungimento familiare.
Il Giudice ha quindi ritenuto necessario tenere conto della presenza di legami familiari, indipendentemente dalla natura del permesso richiesto, applicando l’articolo 8 della Cedu. Oltre a ciò, la Cassazione ha esteso i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, secondo cui, in sede di rilascio del permesso di soggiorno si debbano valutare le conseguenze di un possibile allontanamento dal minore e la distanza che aumenta con il Paese d’origine rispetto al mantenimento di una relazione affettiva col figlio.
A commentare l’istanza è stato l’avvocato Nadia Spallitta: “Questo risultato – spiega l’avvocato – conferma un’apertura rispetto all’operatività dei principi legati al ricongiungimento familiare anche agli altri casi di istanza di permesso di soggiorno e riconosce quindi l’universalità del diritto alla famiglia e dei diritti del minore“.