Nel provvedimento con cui il gip Angela Minerva ha convalidato il fermo di Alessandro Impagnatiello, e ne ha disposto il carcere, non ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Il giudice ha parlato di “una assoluta incapacità di sopportare frustrazioni, unita a una capacità organizzativa e manipolativa”. Per il giudice “Giulia fa capire al fidanzato che la relazione è finita, la ragazza è un ostacolo, perché porta in grembo suo figlio”. Infatti ha scritto: “Dopo l’omicidio Impagniatiello va dall’amante e la rassicura sul fatto che adesso potranno vivere la loro relazione senza problemi perché Giulia non ce più».
Nell’ordinanza il giudice Angela Minerva si è soffermata sul pericolo di reiterazione, ed ha affermato che esiste “lo specifico e qualificato pericolo di reiterazione nei confronti della 23enne, con la quale l’indagato sperava, avendo “eliminato” il pericolo costituito da Giulia Tramontano, di proseguire la relazione e che invece, avendo scoperto la doppia relazione intrattenuta da Impagnatiello, lo aveva allontanato vanificando e quindi frustrando le sue aspettative”.
Il gip ha riconosciuto solo le aggravanti del vincolo sentimentale e dei futili motivi, che comunque basterebbero al 30enne per rischiare una condanna all’ergastolo. Ma non ha riconosciuto quelle della crudeltà e della premeditazione, contestate dai pm. Secondo il giudice, l’aggravante della crudeltà non c’è perché il delitto non sarebbe «caratterizzato da particolare pervicacia tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero di colpi inferti”.
Per quanto riguarda la premeditazione tutto è legato alle ricerche che Impagnatiello ha effettuato su Internet poco prima del delitto, alle 19 di sabato: «Ceramica bruciata vasca da bagno». Giulia è morta tra le 19,30 e le 20,30/21 di sabato, e il corpo sarà effettivamente bruciato nella vasca. Ma per il giudice, come è sostenuto anche dal difensore dell’imputato, le ricerche avvengono a ridosso del delitto: “La giurisprudenza identifica i tratti distintivi della premeditazione nell’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull’opportunità del recesso”.
Leggi anche: