L’ultimo decreto emesso dal governo Draghi ha varato il Green pass. Ma su questo provvedimento restano ancora molte zone grigie, perché mancano linee guida e istruzioni per l’uso. I settori che verranno coinvolti dall’estensione del green pass obbligatorio sono numerosi. E ci sono molte perplessità su come applicare le nuove regole. A cominciare dalle modalità di verifica della validità e dell’autenticità dei certificato verde che i cittadini potranno mostrare sia in versione cartacea che digitale.
Dal punto di vista tecnologico, i controlli potranno essere effettuati anche tramite la applicazione dedicata VerificaC19, sviluppata dal ministero della Salute per il tramite di Sogei. La app VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti «verificatori», ovvero da chi è deputato al controllo dei Green pass. Quindi coloro che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso del certificato verde, ed anche gli organizzatori di eventi ed attività che prevedono la medesima certificazione. Inoltre anche i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. Questa app è scaricabile da tutti i dispositivi dotati di sistema operativo Android 8.0 o iOS 12.1 , e versioni successivi.
Il processo di utilizzo dell’app di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi: il verificatore richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo Qr Code, in formato digitale oppure cartaceo. La app legge il Qr Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale e poi mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco della stessa.
L’intestatario, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dalla app. Sembrerebbe tutto chiaro. Solo che mancano solo le indicazioni operative. Quindi chi materialmente deve provvedere al controllo e quando deve effettuarlo . E, inoltre, non c’è indicazione se il “controllore” deve essere necessariamente vaccinato. Sono indicazioni indispensabili
Per questo le categorie interessate navigano fra le perplessità. Per esempio, Maria Carmela Colaiacovo, presidente dell’Associazione italiana confindustria alberghi, ha detto: «Siamo preoccupati per l’assenza di informazioni chiare in merito al nuovo provvedimento sul green pass che a partire dal 6 agosto si applicherà a molte attività che riguardano la quotidianità delle vacanze ». L’associazione sottolinea infatti che l’entrata in vigore coincide proprio con le settimane centrali delle vacanze estive e le aziende associate stanno ricevendo moltissime richieste di chiarimenti da parte delle persone che si metteranno in viaggio in quei giorni. «Il nostro settore soffre di un fermo quasi totale da oltre un anno e mezzo ─ ha aggiunto la Calaiacovo ─. Chiediamo quindi con estrema sollecitudine tutte le informazioni indispensabili per continuare a garantire soggiorni in assoluta sicurezza e serenità per i nostri ospiti » .
Per le sanzioni invece non ci sono dubbi: per chi viola le regole c’è una sanzione da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni. Non solo. Per la falsificazione del green pass scattano le multe previste dal decreto legge Covid, sia per i documenti cartacei che per quelli digitali. Lo hanno precisato fonti di Palazzo Chigi, riferendosi a informazioni inesatte circolate in Rete, secondo le quali le sanzioni si applicherebbero soltanto ai Green pass cartacei.