“La Ztl a Palermo è legittima”: respinti i ricorsi di commercianti e residenti 

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 I giudici del consiglio di giustizia amministrativa hanno respinto i due ricorsi presentati da trecento tra commercianti e residenti. la Ztl a Palermo è legittima. I ricorsisti  complessivamente dovranno pagare 37 mila e 5 euro di spese legali per i due gradi di giudizio. I giudici di appello hanno confermato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevato in primo grado dal Tar, ed hanno condannato in questo secondo grado gli appellanti alle spese per complessivi 16.000 euro in favore del Comune e di Amat, assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi. Sommando tale cifra alle condanne alle spese di primo grado.

In questa sentenza il Cga, accogliendo la tesi della difesa dell’Amat, ha rilevato, tra l’altro, “il conflitto di interessi (anche potenziale) sussistente tra i ricorrenti, considerato che soltanto alcuni di costoro sono anche commercianti operanti all’interno della Ztl che hanno lamentato il minor incasso dovuto alle restrizioni al traffico».

La posizione dei commercianti “è ben diversa e si pone in conflitto con l’interesse di coloro che sono residenti all’interno della Ztl e che pertanto, possono ottenere un vantaggio dalle restrizioni al traffico, in termini di minore inquinamento atmosferico, acustico e di miglioramento della qualità della vita”.

Sentenza inappellabile

Soddisfatti dall’esito si dicono gli avvocati dell’Amat, Salvatore e Luigi Raimondi, secondo i quali la sentenza in esame, inappellabile, chiude definitivamente la partita anche sui provvedimenti relativi alla Ztl notturna, impugnati dinanzi al Tar nel 2020, stante che il principio fissato per i commercianti che operano di giorno non può che valere anche per i proprietari dei locali.

Soddisfatti dall’esito si dicono gli avvocati dell’Amat, Salvatore e Luigi Raimondi, secondo i quali la sentenza in esame, inappellabile, chiude definitivamente la partita anche sui provvedimenti relativi alla Ztl notturna, impugnati dinanzi al Tar nel 2020, stante che il principio fissato per i commercianti che operano di giorno non può che valere anche per i proprietari dei locali.

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