Omicidio Vannini le motivazioni della sentenza: «La condotta di Ciontoli fu spietata»

Le motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 3 maggio con cui è stata confermata la condanna a Ciontoli per la morte del 21enne ucciso con un colpo di pistola

Non lasciano spazio a dubbi, le parole scritte dai giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna a 14 anni di Antonio Ciontoli. L’uomo è stato condannato per l’omicidio volontario, con dolo eventuale, del 21enne Marco Vannini. La Corte, il 3 maggio scorso, ha confermato la pena dell’imputato principale, ed anche quella a 9 anni e 4 mesi, per i due figli e per la moglie.

«CONDOTTA SPIETATA»

Nelle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate adesso, i giudici hanno scritto: «La condotta di Antonio Ciontoli fu non solo assolutamente anti doverosa, ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza; anche nel nascondere quanto realmente accaduto. Sicché appare del tutto irragionevole prospettare, come fa la difesa, che egli avesse in cuor suo sperato che Marco Vannini non sarebbe morto». Per i giudici, inoltre, Ciontoli «omise prima, e per un tempo apprezzabile, di chiamare i soccorsi. Quando finalmente lo fece, omise di riferire quanto realmente accaduto; sebbene consapevole di aver esploso un colpo di pistola, con arma di potenza micidiale, e quindi con chiara rappresentazione della possibile verificazione dell’evento più tragico».

«CANCELLARE LE TRACCE DELLA CONDOTTA»

I giudici precisano ancora che egli «si adoperò, con il fattivo aiuto dei suoi familiari, per cancellare le tracce della condotta. Fece nascondere le armi, le cartucce e il bossolo del proiettile sparato». Si adoperò per «cancellare le tracce di sangue, a lavare il bagno, spostando dal luogo del ferimento Vannini, nonché a rivestirlo con indumenti non suoi». Inoltre tutti gli imputati avevano cognizione che era stato sparato un colpo di pistola, oltre che per il rumore avvertito, pure per il bossolo che Federico Ciontoli rinvenne subito, dandone immediata comunicazione agli altri. «Come del resto confermato dagli stessi ricorrenti nel corso degli interrogatori». «D’altronde – proseguono i giudici – la credibilità della versione del colpo a salve o del colpo d’aria è smentita dalla pacifica circostanza del sanguinamento della ferita; anche se in misura modesta».