Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza con cui dispone la chiusura al transito pedonale e veicolare di alcune vie e piazze cittadine come norma di contrasto al contagio da Covid-19, qualora si verificassero situazioni di violazione delle norme di prevenzione.
via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso)
piazza Sant’Anna
via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso) Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso)
piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso).
Il provvedimento sarà valido domani sabato 27 e domenica 28 febbraio e determinerà la chiusura alle 16 alle 22.
Lo stesso provvedimento prevede analoga chiusura negli stessi giorni ma dalle ore 10 alle 22 per viale Regina Elena dall’angolo con via Anadiomene, alla Piazza di Mondello.
In tutte le zone interessate, sarà comunque garantita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e resta ovviamente sempre consentito l’accesso alle abitazioni private e per comprovate esigenze lavorative, nonché per situazioni di necessità ovvero motivi di salute disciplinati da specifica normativa anticovid-19.
“Si tratta di un primo provvedimento – sottolinea Orlando – concordato in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza e che dal Comitato scaturisce per dare una risposta a situazioni e comportamenti che continuano a contribuire alla diffusione del contagio. Questo primo fine settimana servirà da test della reazione soprattutto da parte dei giovani, perché sempre in seno al Comitato si possano valutare eventuali ulteriori provvedimenti di fronte al fatto che la situazione dei contagi in città continua ad essere preoccupante”
Comune di Palermo
Il Sindaco
ORDINANZA N. 21 del 26/02/2021
Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del
virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell’art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 14/01/2021
– chiusura strade e piazze cittadine
IL SINDACO
VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che
introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19,
prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;
CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi
provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che
in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 14/01/2021 le cui disposizioni si applicano
a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 05/03/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli
di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;
VISTA la disposizione del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui a far
data dal 15 febbraio 2021 alla Regione Siciliana si applicano le misure della c.d. “zona gialla”;
RILEVATO che all’art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente
provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area
pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di
assidua frequentazione;
DATO ATTO che se pur il numero dei contagi in Sicilia risulta essere costantemente in lieve
diminuzione e la Regione risulta avere un tasso di incidenza contenuto per numero di contagi, risulta
invece allarmante la circostanza che una elevata percentuale dei positivi riscontrati negli ultimi giorni,
risulta essere stata rilevata esclusivamente nel territorio della provincia cittadina;
DATO ATTO, altresì, che nel territorio regionale ed anche in quello cittadino, si sono manifestate
alcune varianti del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura
sanitaria in generale che potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova ondata del virus
potenzialmente più pericoloso anche in termini di capacità di diffusione;
RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare
quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti
contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da
adottare;
CONSIDERATO che con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del
Ministero dell’Interno, è stato evidenziato che l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini
ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è
desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell’art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti
personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale
situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali
richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;
RILEVATO che l’art. 1, co. 5), del citato D.P.C.M. del 14/01/2021 testualmente recita “Delle strade
o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta
per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di
accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private.”;
CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini, la circolazione pedonale e veicolare, pur se
astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori
fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono – per la loro naturale
dinamicità un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti
il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;
RITENUTA ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero
dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la
competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante
l’adozione di un provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate
contenute nel D.P.C.M.;
RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e
l’interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l’interesse alla salute garantito
costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità
flessibili di attuazione collegate all’eccessivo affollamento nelle zone identificate;
Visto l’art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti ”… quale rappresentante della comunità locale …”
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del
20/10/2020 che prevede che l’attuazione dell’intervento ordinatorio richieda la più ampia
concentrazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche, nel più generale quadro delle funzioni
agli stessi attribuite;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del
09/11/2020;
Visto l’art. 13 del del D.P.C.M. 14/01/2021 – Esecuzioni e monitoraggio delle misure;
Dato atto che il presente provvedimento è stato oggetto di esame collegiale all’unanimità favorevole
in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi il 23/02/2021;
ORDINA
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente e fino al 05/03/2021 compreso – con possibilità di reiterazione
e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali
provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge
n. 35/2020, fermo restando il divieto di stazionamento di cui alle Ordinanze Sindacali n. 6 del
19/01/2021 e n. 15 del 08/02/2021 nei modi e nei termini riportati, l’interruzione nelle sotto
indicate strade e piazze del transito pedonale e/o veicolare nei giorni 27 e 28 febbraio 2021 e
negli orari stabiliti qualora si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non
consentire l’effettuazione dei servizi di polizia di cui all’articolo 13 del DPCM del 14 gennaio
2021 – secondo le indicazioni operative stabilite in sede tecnico-operativa:
dalle ore 16:00 alle ore 22:00
• Via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso)
• Piazza Sant’Anna:
− Via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso)
− Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso)
− Piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso)
dalle ore 10:00 alle ore 22:00
• da Viale Regina Elena, altezza Via Anadiomene, alla Piazza di Mondello.
La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta,
pertanto, consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.
È, comunque, sempre consentito l’accesso alle abitazioni private e per comprovate esigenze
lavorative, nonché per situazioni di necessità ovvero motivi di salute disciplinati da specifica
normativa anticovid-19.
Confermare il divieto di stazionamento di cui alle Ordinanze Sindacali n. 6 del 19/01/2021 e n.
15 del 08/02/2021 nei modi e nei termini riportati.
AVVERTE CHE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020,
n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti
e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro
400,00 ad euro 1.000,00.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio,
ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Regione.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo
alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa
sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli organi
di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.
Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando