Piano triennale tram Palermo, cittadini presentano ricorso per irregolarità

“E’ giusto tentare di realizzare mobilità sostenibile, ma bisogna rispettare le regole”, hanno dichiarato i legali dei ricorrenti cittadini palermitani

sciopero

I cittadini ricorrono contro la sentenza del TARS Palermo che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso per carenza di interesse sul piano triennale del tram.
Per i giudici amministrativi, i cittadini avrebbero dovuto impugnare preliminarmente tutti i precedenti programmi triennali delle opere pubbliche all’interno dei quali era indicata la volontà di realizzare il Tram. Ed ugualmente avrebbero dovuto impugnare circa una decina di delibere di Giunta Municipale che  “ di fatto”  avevano consolidato la volontà della stessa realizzazione. Essendo divenuti  questi atti inoppugnabili, non sussisteva interesse ad impugnare l’emendamento al programma triennale delle opere pubbliche anni 2018/2020 nella parte in cui prevedeva l’approvazione dello studio di fattibilità (o progetto preliminare)  del sistema tram tratte ABCDE1.

RESPINTO UN PRIMO RICORSO: TESI DEL TAR INFONDATE

Le tesi del TAR sono state ritenute infondate e contrarie al complesso sistema di norme che disciplinano la materia della programmazione triennale e dell’approvazione dei progetti –sistemi- di opere pubbliche –nonché ai principi dell’ordinamento nazionale ed europeo in materia di accesso alla giustizia; quest’ultima di fatto negata, in una materia così rilevante  e di  forte impatto ambientale e consistenti ricadute sulla salute dei cittadini.  Da qui il ricorso in appello con il quale sono state confutate le tesi della sentenza 
 La posizione assunta dal Tribunale amministrativo, che si è fermato alla disamina degli aspetti processuali preliminari, non ha tra l’altro consentito di analizzare il merito delle doglianze portate avanti dai cittadini.

“I cittadini ricorrenti non sono contrari al sistema del tram a Palermo – dichiarano i legali impegnati nel ricorso, avvocato Carlo Pezzino Rao e avvocato Nadia Spallitta -. Anzi è giusto tentare di  realizzare mobilità sostenibile. Tuttavia si devono rispettare le regole e non si può immaginare di invertire il regolare ordine delle procedure previste dalle direttive europee e dalle disposizioni interne di recepimento , a tutela dell’ambiente e della salute”. 

I MOTIVI DEL RICORSO

“In particolare – continuano i legali – si contesta al Comune di Palermo di  avere approvato il progetto  preliminare del tram in modo atipico ed all’interno della programmazione triennale che per natura non è atto di dettaglio, come invece lo è un progetto.

Alla delibera si è allegato solamente un foglietto senza alcuna documentazione tecnica o elaborato progettuale; senza avere prima adottato il nuovo PRG ( il tram e le opere a corredo dello stesso non sono attualmente  previste ), senza avere prima adottato la variante urbanistica che il sistema tram comporta, senza avere prima adottato il  PGTU (Piano generale del traffico Urbano fermo al 2013 ) che non prevede attualmente il tram, senza avere prima adottato il PUMS Metropolitano, l’atto tipico e propedeutico alle scelte relative  alla mobilità sostenibile del territorio, senza avere prima acquisito la VAS e la Via, nonostante il forte impatto ambientale, secondo procedure preliminari rivolte proprio a garantire  le scelte più adeguate a tutela di salute ed ambiente, prescritte come obbligatorie e preventive dal diritto europeo e da quello interno.

E infine senza avere garantito la partecipazione  e consultazione del pubblico ( inteso , nella sua accezione europea come cittadini singoli o  portatori di interessi collettivi , legittimati alla partecipazione tutte le volte in cui la pianificazione e la progettazione  investa la materia ambientale).

PROCEDURE INVERTITE

Con un’inverosimile ed illegittima inversione delle procedure il Comune prima, in modo irrituale, il Comune ha approvato il progetto del sistema tram, ha affidato i relativi incarichi ed ha impegnato e speso le risorse della progettazione (parecchi milioni) e poi ha calato dall’alto un progetto già deciso prima e fuori da ogni obbligatoria consultazione, partecipazione, rapporto ed analisi ambientale e strategica; il tutto in palese violazione di direttive, leggi, regolamenti e principi dell’ordinamento.

Invece in questa materia le scelte non possono più essere unilaterali ed imposte dall’Amministrazione. Ma proprio alla luce dei diritti fondamentali coinvolti , devono nascere ed essere l’espressione ed il frutto di un percorso  partecipato e condiviso. Da qui la necessità di ricorrere al CGA per chiedere l’annullamento della sentenza di primo grado vissuta come denegata  giustizia. Una decisione che pesa particolarmente perché  le  evidenti  violazioni di legge e la mancanza soprattutto di una VAS preventiva, può pregiudicare la salute dei cittadini .”

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