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I datori di lavoro hanno l’obbligo di versare ai lavoratori un compenso aggiuntivo previsto dalla legge
Per legge i datori di lavoro sono tenuti a versare ai dipendenti i fringe benefits. Ma di cosa si tratta? I fringe benefits rappresentano una forma di compenso non monetario che i datori di lavoro possono erogare ai dipendenti sotto forma di beni e servizi. L’art. 51 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede che questi benefici siano esenti da tassazione fino a un limite di 258,23 euro annui.
Per gli anni 2024 e 2025, in determinate circostanze, tale soglia è stata temporaneamente aumentata fino a 1.000 o 2.000 euro. Questa deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente consente di incentivare il welfare aziendale senza gravare ulteriormente sui lavoratori.
Un datore di lavoro ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile erogare i fringe benefits attraverso una carta di debito nominativa, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi presso fornitori selezionati.
Questa soluzione, proposta nell’ambito di un piano di welfare aziendale, si basa sull’attribuzione di un budget figurativo che il lavoratore può spendere senza la possibilità di effettuare prelievi o versamenti di contante.
La carta di debito come documento di legittimazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la carta di debito utilizzata in questo contesto può essere qualificata come “documento di legittimazione” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR. Ciò significa che la carta consente al dipendente di usufruire dei fringe benefits senza compromettere il rispetto delle normative fiscali, purché vengano rispettati i limiti di spesa e le modalità di utilizzo previste dal datore di lavoro e dal provider.
Per ottenere il riconoscimento come documento di legittimazione, la carta di debito deve possedere specifiche caratteristiche. Deve essere nominativa, utilizzabile solo dal dipendente titolare tramite PIN, non cedibile e non commercializzabile. Inoltre, il suo utilizzo deve essere limitato agli esercizi commerciali identificati dal datore di lavoro, che svolgono attività d’impresa nei settori selezionati per il piano di welfare aziendale.
Esenzione dall’obbligo di ritenuta alla fonte
Un altro punto cruciale riguarda l’obbligo di ritenuta alla fonte. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, poiché la carta di debito viene utilizzata esclusivamente per beni e servizi previsti dal piano di welfare e rientra nei limiti normativi, il datore di lavoro non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto sul valore dei fringe benefits erogati. Questo semplifica notevolmente la gestione fiscale per il datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito del datore di lavoro, confermando che la carta di debito rappresenta uno strumento conforme alla normativa fiscale per l’erogazione dei fringe benefits. L’utilizzo di questo sistema permette di rispettare le soglie previste dalla legge, agevola la gestione del welfare aziendale e garantisce l’esenzione dalla ritenuta alla fonte, offrendo così un vantaggio sia per il datore di lavoro che per i dipendenti.