“Rider palermitano discriminato”: la Corte d’Appello condanna Social Food

La Corte d’Appello di Palermo ha condannato Social Food accusata di aver “discriminato” indirettamente un rider palermitano. Il lavoratore dovrà essere risarcito

Il rider palermitano Fabio Pace

La Corte d’appello di Palermo ha confermato il giudizio in primo grado del Tribunale di Palermo, che ha ritenuto “discriminatoria la condotta di Social Food” nei confronti del rider Fabio Pace, militante di Nidil Cgil Palermo,  assistito anche dalla Filcams e dalla Filt, per la sua adesione a una organizzazione sindacale diversa da quella firmataria  dell’accordo stipulata da Assodeliver con Ugl. L’udienza si è svolta il 23 settembre scorso. E ieri è stata emessa la sentenza.

RIDER FA CAUSA ALL’AZIENDA

Fabio Pace, che a giugno 2020 era stato sospeso dai turni di lavoro,  aveva  dissentito  dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro regolamentato da un contratto collettivo sottoscritto dall’Ugl e non riconosciuto dalla sua organizzazione sindacale,  Nidil Cgil.  Dopo la sospensione, aveva deciso di fare causa all’azienda. La vicenda ha avuto grande rilievo nazionale.

Il ricorso è stato depositato nel gennaio 2021 e presentato da Nidil Cgil assieme alle altre due categorie coinvolte  del commercio e dei trasporti, la  Filcams Cgil Palermo e la Filt Cgil Palermo. A difesa del rider,  una squadra di avvocati,  Giorgia Lo Monaco, legale di Nidil Cgil Palermo, Carlo De Marchis Gomez, della Filcams Cgil nazionale, Matilde Bidetti, di Nidil Cgil nazionale, e Sergio Vacirca della Filt Cgil nazionale.

LA SENTENZA

Ad aprile la prima sentenza a favore del rider. Adesso, anche la Corte di Appello, sezione controversie di lavoro,  ha  ribadito  che Social Food ha compiuto un atto di discriminazione di carattere sindacale nei confronti del rider e ha dichiarato illegittimo il recesso, ante tempus, attuato dall’azienda,  del contratto di lavoro in corso di svolgimento.

A conclusione del processo  Social Food è stata condannata a risarcire il rider di un importo pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del rapporto. Nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla condotta discriminatoria.

“Questa sentenza, che accogliamo con estremo favore, ribadisce il diritto del lavoratore Fabio Pace al  dissenso, e quindi a non sottoscrivere un contratto di lavoro che aderisce alla regolamentazione tra Assodelivery e Ugl che,  come più volte da noi ribadito, è una organizzazione non rappresentativa di tutti i lavoratori  – dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso -. A quasi un anno dall’applicazione dell’accordo, le condizioni di lavoro dei rider delle piattaforme aderenti ad Assodelivery, Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Social Food, sono nettamente peggiorate. Sia dal punto di vista dei guadagni che dal punto di vista dei diritti e dell’ attività quotidiana”.

LE REAZIONI

Oggi a commentare positivamente è tutta la Cgil, con le sue  categorie interessate. “Esprimiamo grande soddisfazione per questa duplice vittoria – affermano i segretari generali di Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e di Filt Cgil Palermo Gaetano Bonavia – Fabio Pace è stato sottoposto a una palese discriminazione, come confermano ormai due sentenze. Speriamo che questa decisione consenta di migliorare finalmente le condizioni di lavoro dei rider. La sentenza di fatto  conferma  l’importanza dell’attività sindacale svolta dai nostri delegati aziendali a tutti i livelli”.

“La Corte, più in generale – spiega l’avvocato Giorgia Lo Monaco –  ha ritenuto che Social Food ha effettivamente compiuto un atto di discriminazione indiretta. Nella misura in cui ha prospettato ai lavoratori, ove non acconsentissero alla sottoscrizione del nuovo contratto, quale unica alternativa, l’immediata risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Si legge ancora nella sentenza che si è trattato, infatti, a ben vedere, di una condotta che ha fortemente coartato la libertà negoziale dei collaboratori, costringendoli, di fatto, ad accettare le nuove condizioni contrattuali, a pena di perdita del rapporto di lavoro”.