Risarcimento affitto, con la nuova legge richiedi tutte le mensilità: il proprietario è obbligato a ridarti i soldi
Gli inquilini hanno una norma che è dalla loro parte e che permette loro di intascare le mensilità versate
Il contratto di locazione stabilisce diritti e obblighi chiari tra proprietario e inquilino. L’obbligo principale dell’affittuario è ovviamente il pagamento regolare del canone di affitto, che non è altro che il compenso per l’uso dell’immobile.
Ma esistono alcune circostanze particolari che permetto all’inquilino di avere restituite alcune somme relative al canone. Si tratta di alcune circostanze particolari, in cui la legge consente all’inquilino di richiedere la restituzione delle somme già pagate al proprietario, qualora siano riscontrate irregolarità o violazioni del contratto.
Come è possibile fare questa richiesta e chi ne ha effettivamente diritto? Una delle ipotesi più comuni di rimborso riguarda la presenza di gravi problemi nell’immobile, tali da impedirne l’uso concordato nel contratto. Problemi quali infiltrazioni d’acqua, problemi strutturali o altre condizioni gravi possono rendere l’abitazione inutilizzabile.
C’è da sottolineare però che se tali difetti erano preesistenti e non dichiarati dal proprietario al momento della stipula, l’inquilino può chiedere la restituzione delle somme versate, previa diffida formale. È importante documentare lo stato dell’immobile con prove concrete, come foto e video, e conservare le ricevute dei pagamenti effettuati.
Canone di affitto superiore a quello registrato
Un’altra situazione frequente riguarda il pagamento di un canone superiore a quanto riportato nel contratto di locazione registrato. Il proprietario non può pretendere importi aggiuntivi non previsti dal contratto, nemmeno per eventuali migliorie apportate all’immobile.
Se l’inquilino ha pagato una cifra eccedente rispetto a quella contrattualmente stabilita, ha diritto a richiederne la restituzione. Ma c’è un tempo in cui si può agire! E’ importante infatti farlo entro sei mesi dalla data di rilascio dell’immobile, inviando una diffida al locatore e presentando prove dei pagamenti effettuati, come bonifici bancari.
Contratti non registrati e affitto in nero
Una questione particolarmente delicata è quella degli affitti non registrati, detti anche “in nero”. Secondo la legge e la giurisprudenza, un contratto non registrato è da considerarsi nullo. In tali casi, l’inquilino può richiedere la restituzione di tutte le somme pagate durante la durata del contratto, anche se ha usufruito dell’abitazione.
Infine è sempre prevista la restituzione del deposito cauzionale. Al termine del contratto di locazione, il deposito cauzionale versato dall’inquilino deve essere restituito, salvo casi specifici di inadempienze o danni documentati. Tuttavia, il proprietario può trattenere il deposito solo avviando un’azione legale.