Scoperti apparecchi che consentono l’accesso a siti illegali, sanzione in una sala giochi
Mettere a disposizione apparecchi che consentono ai clienti “libero e incontrollato accesso alla rete internet” non può essere in alcun modo tollerato dalla legge. A scriverlo, riporta Agipronews, è il Tar della Sicilia, sezione di Catania, che ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi di Enna.
All’esercente era stata sospesa la licenza per trenta giorni a seguito di alcuni controlli della Questura locale. Nei locali, infatti, era stato trovato nel 2020 un personal computer attraverso il quale i clienti potevano accedere a delle piattaforme di gioco illegali utilizzando “chiavi d’accesso, codice utente e password”. A seguito del ritrovamento, l’apparecchio era stato sequestrato e il Questore aveva disposto la sanzione.
La parte ricorrente ha contestato il provvedimento facendo appello all’arbitrarietà della decisione presa dall’Amministrazione, priva del “bilanciamento tra gli interessi privati e la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico” e contenente motivazioni “espresse in forma generica”; inoltre, secondo la tesi del ricorso, “il cliente aveva arbitrariamente sbloccato il personal computer, collegandosi alla piattaforma telematica di propria iniziativa”, circostanza che dovrebbe allontanare dalla parte ricorrente ogni “negligenza o imprudenza”, in quanto “l’interessato si era limitato ad installare un semplice personal computer-prenotatore che era stato manomesso dal cliente”.
Il Tribunale Amministrativo ha respinto queste motivazioni, giudicandole infondate e basando la propria decisione sul rapporto del Ministero dell’Interno, dal quale emerge che “le licenze di polizia sono personali, sicché qualunque responsabilità in ordine alla conduzione dell’attività sottoposta a licenza ricade sempre sulla persona fisica, anche quando quest’ultima operi in nome e per conto di una società”. La sentenza ribadisce, inoltre, che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di legge e amministrative è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale”.