Dal 1° settembre scatta lo scudo anti-sanzioni, una bella novità per i contribuenti che prevede la depenalizzazione per le violazioni dovute a interpretazioni difformi da quelle fornite ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate nei documenti che verranno pubblicati a partire proprio da questa data. Multe più leggere, in altre parole. Vediamo nello specifico cosa prevede la norma.
Novità prevista dal decreto legislativo dlgs 87/2024 attuativo della delega fiscale (legge 111/2023) sui principi e criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, lo scudo anti-sanzioni prevede la depenalizzazione per le violazioni che i contribuenti fanno a causa di interpretazioni che si discostano da quelle ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Periodicamente il Fisco, infatti, pubblica circolari, pareri e interpelli contenenti precisazioni su tasse, imposte, dichiarazioni dei redditi e le interpretazioni da dare via via alle norme. Tali interpretazioni non hanno forza di legge e in teoria non dovrebbero essere vincolanti. Le violazioni contestate, dunque, sarebbero solo teoriche e non indicano necessariamente comportamenti fiscali errati.
La norma che regola lo scudo anti-sanzioni è contenuta nell’articolo 3 del decreto legislativo che ha modificato il dlgs 472/1997 con le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il dlgs 87/2024 ha aggiunto all’articolo 6 il nuovo comma 5-ter, dove si stabilisce che “non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi” di cui all’art. 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) e provvede, entro sessanta (60) giorni successivi dalla pubblicazione delle stesse, a presentare la dichiarazione integrativa e a versare l’imposta dovuta. I documenti di prassi di cui parla l’articolo 10-sexies dello Statuto non sono altro che le circolari interpretative e applicative, gli interpelli e le consulenze giuridiche che l’Agenzia delle Entrate divulga e pubblica anche sul proprio sito web.
La depenalizzazione non riguarda però tutti i contribuenti. Sono necessari dei requisiti, ad esempio il nuovo comma 5-ter specifica che il meccanismo di depenalizzazione si attiva a patto che la teorica violazione commessa o contestata al contribuente sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. La depenalizzazione non è retroattiva, si applica quindi partire sui documenti pubblicati dall’1 settembre 2024.