Serie B, Giudice sportivo: sei gli squalificati in vista della 14^ giornata, nuova ammenda per il Palermo

Giudice Sportivo

Sono sei i calciatori squalificati dal Giudice sportivo Ines Pisano a seguito della 13a giornata della serie BKT. Lo stop più lungo quello assegnato all’attaccante del Modena Fabio Abiuso, che dovrà scontare due giornate di squalifica. Nuova ammenda inoltre per il Palermo, costretto a pagare 6.000 euro di multa per alcuni comportamenti antisportivi messi in atto dalla propria tifoseria. Di seguito uno stralcio del Comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega di B.

 

“Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 14 novembre 2023, ha assunto
le decisioni qui di seguito riportate:

Calciatori espulsi

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

ABIUSO Fabio (Modena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda
sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di
ammonizione. rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
BJARKASON Bjarki Steinn (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave
di giuoco.

Calciatori non espulsi

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
CALIGARA Fabrizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

  • Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 38° del
    secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra
    avversaria; per avere inoltre, al 55° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco
    una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
    gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata
    ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere, al termine della gara, lanciato
    nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma
    1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere, al 7° del primo tempo, lanciato nel
    recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere, all’8° del secondo tempo, lanciato
    sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
    CGS.
  • Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA per avere, nel corso della gara, lanciato sul
    terreno di giuoco bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma
    1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere, al 39° del secondo tempo,
    lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29,
    comma 1 lett. b) CGS”.

 

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