Riscaldamenti: limite orario e giornaliero

Per tutta la stagione invernale 2022/23 il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, “è ridotto di un’ora al giorno“. A Milano, ad esempio, dove finora erano consentite 14 ore giornaliere, saranno quindi ridotte a 13. Per quanto riguarda invece il limite giornaliero, il periodo di funzionamento è accorciato di 15 giorni in totale, “posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”. 

Inoltre, il provvedimento dispone che “i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado centigrado“. Da 20 a 19 gradi per le abitazioni, da 18 a 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sempre con più o meno 2 gradi di tolleranza.

Le riduzioni e i nuovi limiti temporali, tuttavia, non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di curascuole materne e asili nidopiscinesaune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria.

La guida per i condomini

Per quanto riguarda l’applicazione delle normative all’interno dei condomini, il ministero spiega: “Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini”.

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