È evidente che dopo la bufera emersa in casa Juventus, l’attenzione è rivolta anche a quelle che potrebbero essere le conseguenze per il club bianconero sul fronte sportivo. Cioè, quali sono i rischi effettivi per la Juventus? Esiste la possibilità concreta che la posizione dei bianconeri in classifica, o addirittura la loro partecipazione alla Serie A, sia messa a repentaglio dall’inchiesta in corso? In effetti la Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sulle scritture private tra la Juventus e i suoi calciatori, attraverso le quali, secondo l’ipotesi della Procura della Repubblica di Torino, si sarebbe ottenuto un taglio fittizio degli stipendi e una riduzione dei costi nei bilanci del 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, omettendo la posizione debitoria nei confronti dei tesserati.
Quindi potrebbe essere applicato l’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportivo: “Violazioni in materia gestionale ed economica” – comma 2 e 3. “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)”.
E poi ancora, il comma 3: “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Nei casi qui previsti, le sanzioni potrebbero essere limitate ad una multa – da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto – e all’inibizione dei vari dirigenti coinvolti.
Il Codice di Giustizia Sportiva dice:
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.
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