Salute e Famiglia

Vaccino: una “patente” per viaggiare, andare allo stadio o al cinema?

A pochi giorni dall’inizio della campagna vaccinale, già si inizia a discutere su una prima ipotesi, quella di rendere obbligatorio il vaccino per alcune categorie. Ad esempio lavoratori statali come medici, infermieri e insegnanti. Ma si disserta anche su una sorta di “patente di immunità” per potere entrare in luoghi come stadi, cinema, teatri o per viaggiare in aerei e treni. Ma c’è anche chi sarebbe a favore, più drasticamente, alla obbligatorietà per tutti. Nel Governo, attualmente, la discussione sull’obbligo della vaccinazione è vista come controproducente. Ma in primavera il discorso potrebbe diventare più concreto. Quando la campagna vaccinale sarà ormai entrata nel vivo, se i numeri dell’adesione dovessero essere bassi, rendendo quindi difficile l’immunità di gregge, potrebbe essere imprescindibile prendere delle decisioni, e si potrebbero valutare la validità queste opzioni.

LA “PATENTE D’IMMUNITÀ” SAREBBE COSTITUZIONALE?

Ma queste possibili soluzioni sul vaccino sono realizzabili e, soprattutto, sono compatibili con la Costituzione? Probabilmente sulla “patente di immunità” non ci saranno molti spazi. Si tratterebbe di un documento, forse anche un’app, che consentirebbe solo a chi è vaccinato di viaggiare, partecipare a eventi come le partite di calcio e frequentare luoghi aperti al pubblico, come cinema e teatri. In questo caso si potrebbe correre il serio rischio di discriminare i cittadini in base alla libera scelta di vaccinarsi o meno. O addirittura, se si equiparano i guariti ai vaccinati, l’immunità dipenderebbe dal caso fortuito di avere o meno contratto la malattia. Sembta chiaro che con la “parente di immunità” si avrebbe una chiara discriminazione, con la creazione di cittadini di “serie A” e cittadini di “serie B”, in base a una libera scelta individuale. A occhio e croce sembra davvero incostituzionale.

POSSIBILE INVECE LA VACINAZIONE OGìBBLIGATORIA PER TUTTI

La Costituzione lascia invece più spazi per rendere obbligatorio il vaccino, non solo per alcune categorie ma anche per tutti. In questo caso l’art. 32, 2° comma parla chiaro, e dispone che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Anche in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 218 del 1994, dove è sancito che la salute non è soltanto un diritto fondamentale dell’individuo, ma è anche interesse della collettività. Dunque, implica il «dovere dell’individuo di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui, secondo il principio per cui il proprio diritto trova limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del diritto degli altri».

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Pippo Maniscalco