Da domani, 13 agosto, scatteranno una serie di novità in materia di congedo parentale. Il tutto a seguito del decreto 105/2022, finalizzato a conciliare l’attività lavorativa e la vita privata dei genitori e a “conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”. Vediamo alcune delle novità in arrivo.
Buone nuove per padri, che potranno richiedere il congedo obbligatorio (retribuito al 100%) di 10 giorni anche nei due mesi precedenti il parto. Oltre che, naturalmente, nei cinque mesi successivi. Potrà essere spezzato in giorni, ma non in ore; in caso di parto plurimo sarà di 20 giorni lavorativi.
Potranno farne richiesta anche i padri adottivi o affidatari. Come per le donne, è possibile usufruirne anche in caso di morte perinatale del figlio. La nuova normativa prevede per le lavoratrici autonome il riconoscimento di un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza.
Novità anche sul fronte del congedo parentale facoltativo. Non varia il numero complessivo di mesi per cui è possibile fare richiesta; dunque sei mesi per la madre e sei per il padre, elevabili a sette nel caso ne prenda almeno tre con un massimo per la coppia di 11 mesi. Tuttavia, aumenta da sei a nove il numero dei mesi indennizzabili al 30%.
Inoltre, fino al dodicesimo anno di vita del figlio i dipendenti avranno diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi. Indennità non trasferibile all’altro genitore. In alternativa tra loro, i genitori hanno anche diritto ad un ulteriore congedo di tre mesi indennizzabile al 30%.