Violenza sulle donne, Consiglio dei ministri approva ddl: le novità

Il ddl prevede una serie di misure a tutela delle vittime che interessano diversi aspetti: ecco cosa cambia

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il ddl prevede una serie di misure a tutela delle vittime che interessano diversi aspetti. Si va dal fermo immediato per stalker e violenti in caso di imminente pericolo all’applicazione di misure di prevenzione analoghe a quelle previste per i mafiosi. Previsto anche un immediato sostegno economico per le donne che denunciano o per gli aventi diritto.

Insomma, “un complesso di misure volte ad arricchire l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di violenza e a tal fine interviene con modifiche al codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ad alcune leggi speciali”. Così spiegano da Palazzo Chigi. “Il disegno di legge pone una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività”. 

Ddl contro la violenza sulle donne, le novità

Il ddl estende l’applicabilità dell’ammonimento del Questore per violenza domestica a ulteriori condotte che possono essere sintomo di situazioni di pericolo. Le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate, dunque, quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito. In tal caso, inoltre, si potrà procedere d’ufficio.

Si allarga inoltre il novero dei reati per cui scatta l’obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in caso, di metterla in contatto con questi. Ad occuparsene saranno forze dell’ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche allertate dalla vittima sui reati.

Manomissione del braccialetto elettronico

Nel caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto, il ddl prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Inoltre, nel disporre la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo elettroniche.

Analoga misura in caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Misure di prevenzione in caso di violenza

Il ddl contro la violenza sulle donne interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

Esso prevede, in particolare, che le misure di prevenzione personali possano essere applicate ai soggetti indiziati di violenza sessuale, omicidio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. A questi si aggiungono anche i soggetti, già ammoniti dal Questore, indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata; minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento. Il tutto ovviamente nell’ambito della violenza domestica. 

Si introduce, infine, un’ulteriore ipotesi di fermo disposto dal Pubblico Ministero, verso chi è gravemente indiziato di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking. 

Comunicazione immediata in caso di scarcerazione

Il ddl stabilisce anche che in caso di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva, la persona offesa sia prontamente informata.

Si modifica, inoltre, la disciplina della sospensione condizionale della pena. Il disegno prevede che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero si accertino dello svolgimento degli stessi. Se il condannato non dovesse partecipare o sfuggisse agli obblighi imposti, bisognerà comunicarlo tempestivamente ai fini della revoca della sospensione condizionale. 

Sussidio per la vittima di violenza o aventi diritto

Il ddl stabilisce infine che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno a causa dei crimini violenti, possano chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. 

Se dai primi accertamenti emergono concreti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, la polizia deve darne comunicazione al Prefetto. Questi potrà adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa. 

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