Serie B, Giudice sportivo: si fermano in sei, ennesima ammenda per il Palermo

Giudice Sportivo

Sono ben sei i calciatori fermati dal Giudice Sportivo di Serie B a seguito della 15^ giornata di campionato. Fioccano anche le ammende, per disordini verificatisi su alcuni campi: tra questi il “Barbera” di Palermo. Alla società rosanero è stata inflitta una multa di 8.000 euro, l’ennesima di questo campionato comminata al club di Viale del Fante. Di seguito un estratto del Comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega di B.

La nota redatta dalla Lega 

“Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammende

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato sette fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
€ 8.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi; per avere
inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica e oggetti di varia
natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
€ 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
€ 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere omesso di impedire
l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava con veemenza
contro una decisione arbitrale.
€ 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo
tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
€ 1.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 14° del
secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Calciatori espulsi

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CALO Giacomo (Cosenza): per avere, al 28° del secondo tempo, rivolto un’espressione
ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Calciatori non espulsi

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE PAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KONE Ben Lhassine (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
NASTI Marco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione)”.

 

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